Art. 26.
(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

 

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      2. Gli organismi di controllo e certificazione iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono tenuti a:

          a) trasmettere al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente, nonché l'elenco degli operatori controllati, che hanno notificato la propria attività e che sono stati riconosciuti idonei, previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento; entro il 31 marzo di ogni anno, eventuali integrazioni o modifiche all'elenco degli operatori controllati, previsto dal citato articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento;

          b) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando tali dati per un periodo minimo di cinque anni;

          c) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

          d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

          e) consegnare al Ministero, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione;

          f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con scadenza da definire con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato

 

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di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento, e successive modificazioni; ogni nominativo iscritto nell'elenco deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;

          g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011, conservandone prova documentale;

          h) dare immediatamente comunicazione al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle violazioni e delle relative sanzioni emesse in via definitiva nei confronti degli operatori.

      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.